Nel caso di eventi imprevedibili che possano impedire al passeggero di usufruire di un volo, suo malgrado, si fa sempre riferimento all’articolo 945 del codice della navigazione: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”. Lo stesso diritto al rimborso vale anche per congiunti e addetti alla famiglia in compagnia dei quali avrebbe dovuto viaggiare.
L’impedimento per causa di forza maggiore deve essere dimostrato dal passeggero caso per caso. Il primo passo è quindi reperire la documentazione che certifica l’impedimento: per esempio, certificato di malattia o di morte.
E’ necessario poi far riferimento all’ufficio reclami o scrivere direttamente una raccomandata alla sede legale della compagnia, che ha il dovere di inoltrare la lettera all’ufficio di competenza.
La previsione dell’art. 945 cod. nav. non presenta un elenco chiuso di casi ammessi, ma si riferisce in generale alle situazioni in cui la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile. Si tratta quindi di una casistica aperta, nella quale rientrano malattie, infortuni, la citazione come testimone in un processo, la morte di un congiunto. In tutti questi casi “il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”, ma l’impedimento dovrà essere provato con idonea documentazione.
La norma, inoltre, richiede al passeggero di dare alla compagnia “tempestiva notizia dell’impedimento”.
Ogni compagnia aerea ha i propri canali per l’inoltro di reclami e richieste di rimborso, spesso online. In alternativa si può inviare una lettera a/r alla sede legale della compagnia o al suo ufficio di rappresentanza in Italia. Sui siti Internet delle compagnie dovrebbe essere indicata la modalità di inoltro e il recapito per i necessari contatti.
La mancanza di queste indicazioni costituisce pratica commerciale scorretta, sanzionabile sotto il profilo della mancata o inesatta informazione che andrebbe denunciata all’Enac o all’Agcm.
Nei casi in cui sussista un impedimento alla partenza, si ha diritto al rimborso, anche se non previsto dal tipo di biglietto acquistato e anche se non si è coperti da assicurazione. Se invece il contratto prevede espressamente clausole di non rimborsabilità, come spesso accade per i biglietti emessi a tariffa agevolata, non si avrà diritto al rimborso, purché dette clausole siano state portate a conoscenza del consumatore prima della sottoscrizione del contratto. Se infatti il vettore non dimostra di averne informato il passeggero prima della conclusione del contratto, dette clausole sono da ritenersi vessatorie, e quindi nulle, ai sensi degli artt. 33 c.2, lett. l) e 36 del Codice del Consumo (dlgs n. 206/2005).
ADUC – FI